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Con riferimento
alle disposizioni normative di cui
all'art. 7 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286, "Chiunque a qualsiasi titolo, dà
alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide anche se parente o affine o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza".
Alla comunicazione, da presentarsi in triplice esemplare, oltre alla copia
del documento d'identità del dichiarante è opportuno allegare copia del
passaporto o documento equipollente dell'ospitato nonché, se in possesso,
copia del permesso di soggiorno.
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