COMUNICAZIONE OSPITALITA' E/O ASSUNZIONE DI STRANIERO O APOLIDE


Con riferimento alle disposizioni normative di cui all'art. 7 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286, "Chiunque a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza".

Alla comunicazione, da presentarsi in triplice esemplare, oltre alla copia del documento d'identità del dichiarante è opportuno allegare copia del passaporto o documento equipollente dell'ospitato nonché, se in possesso, copia del permesso di soggiorno.

 

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