L'Autocertificazione Documenti d’identità e di riconoscimento
Destinatari delle autocertificazioni Impedimento alla sottoscrizione
Validità temporale delle autocertificazioni Carta d'identità
Imposte e diritti Passaporto
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà Certificati non sostituibili
Copie autenticate direttamente dai cittadini Controlli sulle autocertificazioni
Cittadini stranieri Modulo per l'autocertificazione
 L'Autocertificazione
 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non potranno più richiedere certificati ai cittadini e dovranno obbligatoriamente accettare le autocertificazioni per i seguenti dati, previsti dall’art. 46:

idata e luogo di nascita
iresidenza
icittadinanza
igodimento di diritti civili e politici (iscrizione nelle liste elettorali)
istato civile: celibe, coniugato, vedovo o stato libero
istato di famiglia, anche per uso assegni
iesistenza in vita
inascita del figlio
idecesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
iiscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni (es. CCIAA, Ordini professionali, ecc.)
appartenenza a Ordini professionali
ititolo di studio, esami sostenuti
i qualifica professionale posseduta
ititolo di specializzazione
ititolo di abilitazione
ititolo di formazione
ititolo di aggiornamento e qualificazione tecnica
isituazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali
iassolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
ipossesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria
istato di disoccupazione
iqualità di pensionato e categoria di pensione
iqualità di studente
iqualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
iiscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
itutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio
idi non aver riportato condanne penali
idi non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
idi non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
iqualità di vivenza a carico, attiva e passiva
itutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
idi non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

 Destinatari delle autocertificazioni

Comune, Prefettura, Regione, Provincia, Questura, Motorizzazione, Scuole, Università, INPS, INAIL, ATER, ASL, ecc. ed i gestori di Servizi Pubblici (Enel, Telecom, Aziende di erogazione servizi, energia, gas, acqua, ecc.)
Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati (art. 2) che vi consentano (es. banche, assicurazioni, ecc.)

 Validità temporale delle autocertificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono e, quindi, di almeno 6 mesi (art. 41). 

 Imposte e diritti

Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposte di bollo.

 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47)

Tutti i fatti, stati e qualità personali, non compresi nell’elenco delle autocertificazioni sopra riportato, possono essere sostituiti in via definitiva con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quando si presentano agli uffici pubblici non devono essere autenticate, sarà sufficiente firmarle davanti al funzionario incaricato prima di consegnarle, oppure allegare fotocopia di un documento di identità.

 Copie autenticate direttamente dai cittadini (art. 19)

Il titolo di studio, il certificato di servizio, la copia di un qualsiasi atto o documento possono essere resi autentici con una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47) in cui l’interessato dichiara la conformità all’originale della copia allegata.

 Cittadini stranieri (art. 3)

I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea potranno effettuare tutte le autocertificazioni al pari dei cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Uffici Pubblici in Italia.

 Documenti d’identità e di riconoscimento (art. 35)

I dati richiesti dalle amministrazioni pubbliche possono essere comprovati anche tramite l’esibizione di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto, porto d’armi, libretto di pensione, tessere di riconoscimento, ecc.)

 Impedimento alla sottoscrizione (art. 4)

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli o da altro parente fino al 3° grado.

 

 Carta d'identità

La carta d’identità è rilasciata, su richiesta, alle persone di età superiore ai quindici anni, aventi nel comune la residenza o la dimora, su modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

Ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è documento idoneo all’espatrio, secondo le norme vigenti. A tal fine l’interessato deve dichiarare, al momento del rilascio, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dalla legge n. 1185/1967.

Per il rinnovo è sufficiente recarsi personalmente presso l’ufficio municipale con:

- la carta d’identità scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento è obbligatorio produrre la denuncia vistata dalla Stazione Carabinieri)

- 3 foto uguali e recenti, formato tessera

Spese per il rilascio:

- diritto fisso              €  5,16
- diritti segreteria     €  0,26

 Passaporto

Consente di espatriare in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano e possono ottenerlo tutti i cittadini italiani di qualsiasi età, che non abbiano impedimenti ad ottenere i documenti validi per l’espatrio.

Il passaporto viene rilasciato dalla Questura territorialmente competente (Vicenza) in seguito a presentazione di apposita domanda, il cui modulo è disponibile nel sito o presso l’ufficio municipale ed ha validità di dieci anni.

 Nella domanda, oltre ai dati identificativi, deve essere dichiarata la presenza di figli minori, l’eventuale loro inclusione nel passaporto ed è prevista la sottoscrizione, oltre che del richiedente, anche dell’altro genitore per assenso, in caso di figli minori e l’assenso dei genitori se il richiedente è minorenne.

Iscrizione minori
I minori di anni 16 possono essere iscritti nel passaporto di uno od entrambi i genitori, del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se il minore ha più di 10 anni bisogna far applicare sul passaporto la fotografia.

 Certificati non sostituibili (art. 49)

Non possono essere mai autocertificati i documenti relativi a certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e conformità alle norme CEE, i brevetti ed i marchi.

 Controlli sulle autocertificazioni (art. 71)

Gli uffici dovranno effettuare controlli sulle autocertificazioni che ricevono. Se riscontreranno che le dichiarazioni sono false, dovranno revocare il beneficio concesso e denunciare il dichiarante all’autorità giudiziaria.

 Moduli

I moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono disponibili in questo sito e presso gli uffici comunali.